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LA LEGGE REGIONALE
SULLA PESCA
RICREATIVA E SPORTIVA
Estratto della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
per un suo inutilizzo pratico
La legge regionale regola la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo
Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, concordata con la Provincia di Verona la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.
Carta ittica
Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque regionali, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, ciascuna Provincia deve predisporre la propria Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee.
La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così
La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento.
Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, le Province possono istituire zone di divieto di pesca. Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale.
Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, le Province individuano le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.
Regolamentazione della pesca
Ogni Provincia adotta per l'esercizio della pesca un regolamento che disciplina in particolare:
- le modalità per la coltivazione delle acque;
- i modi di pesca, gli strumenti e le esche consentite, nonché le limitazioni di cattura;
- i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14;
- le specie ittiche di cui è consentita la semina;
- le misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
- le disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per operazioni di ripopolamento.
Licenza di pesca
Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca rilasciata dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
Nelle acque classificate salmonicole, è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalle rispettive Province, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali.
Nelle acque classificate salmonicole in concessione, previa autorizzazione della Provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.
Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale sentite le Province.
Ferma restando la validità della licenza di pesca, la tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.
Le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza:
- gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
- il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
- i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province.
Licenza di pesca per minori ed anziani.
- Per i minori compresi tra i quattordici ed i diciotto anni di età, la licenza di pesca viene concessa con una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale.
- I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età possono esercitare la pesca senza licenza purché muniti di autorizzazione della Provincia di residenza.
- I minori di cui al comma 2, qualora esercitino la pesca nelle acque classificate salmonicole, devono essere accompagnati da un titolare di licenza.
Licenza di pesca per i residenti all'estero.
- I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.
- Per i pescatori stranieri valgono le disposizioni di rilascio dell'apposita licenza di pesca di tipo D
Divieti ed obblighi
- Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.
- É vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.
- Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.
- É vietata l'immissione nelle acque interne di qualsiasi specie ittica senza l'autorizzazione della Provincia.
- É fatto divieto di immettere luccioperche, siluri d'Europa e carassi nelle acque interne pubbliche della regione e nelle acque private in comunicazione diretta con acque pubbliche. Sono invece consentiti l'immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione del pescegatto vivo (ictalurus melas) di produzione nazionale.
- É fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.
Lunghezze minime di cattura
- Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:
- trota di lago Salmo trutta trutta: cm 30;
- trota marmorata Salmo trutta marmoratus: cm 30;
- trota fario Salmo trutta trutta: cm 22;
- temolo Thymallus thymallus: cm 30;
- salmerino alpino Salvelinus alpinus: cm 22;
- pesce persico Perca fluviatilis: cm 20;
- pesce persico Perca fluviatilis, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
- tinca Tinca tinca: cm 25;
- carpa Cyprinus carpio: cm 30;
- barbo Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta Chondrostoma soetta, pigo Rutilus pigus: cm 20;
- luccio Esox lucius: cm 40;
- gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus: cm 10;
- anguilla Anguilla anguilla: cm 40.
- Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati.
- Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
- Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.
- Al fine di tutelare la fauna acquatica, le Province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a restrizioni delle misure minime di cattura dei pesci.
Periodi di proibizione della pesca
- Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:
- Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
- Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
- Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
- Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
- Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
- Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 31.
- I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche anche se non indicate nella elencazione regionale, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.
- Le Province possono disporre, ai fini di tutela della fauna acquatica, variazioni dei periodi di apertura della pesca.
- 5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi.
Accessi
É sempre consentito l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.
Pesca sportiva e dilettantistica
- La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
- La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le
limitazioni previste dai regolamenti provinciali, ed è proibita nella zona A.
- La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.
Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private
- L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, non è soggetta ad alcuna disposizioni né regionale, né provinciale.
- Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone.
Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica
- La Provincia può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
- La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.
- La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.
- La Provincia approva lo statuto tipo delle associazioni concessionarie.
Gare e manifestazioni di pesca sportiva
- Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Provincia.
- Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti della legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento provinciale.
- I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento provinciale.
- Nei campi di gara la Provincia può autorizzare manifestazioni agonistiche anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.
Tabelle
Tutti i pescatori devono prendere visione delle tabelle obbligatoriamente esposte nei luoghi indicati dai relativi.
Sanzioni amministrative
- Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta, ovvero, sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero, con la licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria . Il titolare di licenza valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.
- Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria.
- Naturalmente sono punite anche tutte le altre trasgressioni alla legge regionale e ai regolamenti provinciali. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata a tot per capo secondo quanto stabilito annualmente. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale.
- Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.
- La sospensione della licenza di pesca viene applicata anche nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.
- Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità.
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